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MODELLO EAS 2023

Modello EAS   (Enti Non Commerciali)

 

 

 

 

Sintesi

Entro il 31.3.2023 gli enti non commerciali devono (ri)presentare il mod. EAS al fine di comunicare le variazioni, intervenute nel 2022, dei dati precedentemente comunicati.

Va comunque evidenziato che il mod. EAS “aggiornato” non è richiesto, ad esempio, qualora la variazione riguardi:

-      il numero degli associati;

-      l’ammontare dei proventi dell’attività di sponsorizzazione;

-      il “Rappresentante legale” e i “Dati relativi all’ente” già comunicati all’Agenzia delle Entrate con il mod. AA5/6 - AA7/10.

 

 

Normativa

Gli enti non commerciali, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 devono:

-      possedere gli specifici requisiti richiesti dalla normativa tributaria;

-      presentare il mod. EAS, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009, entro 60 giorni dalla data di costituzione.

La presentazione del mod. EAS interessa la generalità degli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle predette disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi, “compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi”.

Sono previste specifiche esclusioni da tale obbligo riguardanti, ad esempio, associazioni proloco in regime ex Legge n. 398/91, associazioni / società sportive dilettantistiche iscritte al CONI che non svolgono attività commerciale, associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91 che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali ex DM 25.5.95, ONLUS, coop sociali ex Legge n. 381/91.

Il mod. EAS va compilato indicando:

-       i dati anagrafici dell’ente e del relativo rappresentante legale;

-       una serie di informazioni fornite quali dichiarazioni rese dal rappresentante legale.

Per alcuni enti (associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, se tenute all’obbligo in esame, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni con personalità giuridica, associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’apposito Albo del Ministero della Difesa, ecc.) è prevista una compilazione semplificata

 

 

Sanzioni

L’omessa presentazione del mod. EAS comporta l’impossibilità di usufruire delle usufruire delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’Interrogazione parlamentare 29.9.2016, n. 5-09617, ha precisato che  “se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l’associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS”.

 

 

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